DIACONIA RISPONDE: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE

Dal 15 ottobre è stato introdotto l’obbligo di certificazione verde per tutti i dipendenti di aziende pubbliche e private. 

Di seguito trovate tutte le risposte alle domande più frequenti sull’argomento.

SI. Per legge a partire dal 15 ottobre tutti i lavoratori di aziende pubbliche e private hanno l’obbligo di avere la Certificazione Verde. Diaconia, nel rispetto della legge, chiederà a tutti i suoi dipendenti di esibire il Green Pass all’ingresso al lavoro

È un certificato che può essere rilasciato dal Servizio Sanitario Regionale o dalla struttura sanitaria di competenza, in grado di certificare una delle seguenti condizioni:

  • stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);

  • stato di avvenuta guarigione da SARS-CoV-2;

  • referto negativo di un tampone molecolareo di un test antigenico rapido, entrambi effettuati 48 ore prima.

Esistono diverse modalità per ottenere in autonomia e con facilità la propria certificazione verde. Il Ministero della Salute consente il rilascio del documento sia in formato cartaceo che digitale attraverso vari canali:

  • Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (utilizzando lo SPID o CIE, tessera sanitaria o documento d’identità);

  • Fascicolo Sanitario Elettronico (con accesso diretto) generato dalla propria regione di assistenza;

  • App Immuni;

  • App IO;

  • Sistema Tessera Sanitaria (per il tramite di un medico generale, pediatra di libera scelta, farmacista o altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema TS).

SI. I periodi di validità cambiano in base all’origine della certificazione:

  • Per chi è stato vaccinato: 12 mesi a partire dalla prima dose di vaccino

  • Per chi ha avuto il Covid: 6 mesi dall’avvenuta guarigione

  • Per chi ha fatto il tampone antigenico rapido con esito negativo: 48 ore dall’esecuzione del test 

  • Per chi ha fatto il tampone molecolare con esito negativo: 72 ore dall’esecuzione del test

NO. La Certificazione Verde deve essere in possesso di tutte le persone che accedono nelle strutture della Cooperativa Diaconia, compresi fornitori, tirocinanti, collaboratori occasionali e soggetti esterni che prendono parte a riunioni e incontri. Le uniche eccezioni riguardano i clienti della Bottega Equa, gli ospiti del Monastero di Sant’Erasmo e le persone che si rivolgono agli sportelli Caritas e al centro anti-violenza per i quali non c’è l’obbligo di esibire la Certificazione Verde.
NO.  Solo per quei lavoratori con un’attestazione di impossibilità a vaccinarsi rilasciata dal medico curante (che sarà valutata del medico competente di Diaconia) la Coooperativa coprirà le spese dei tamponi antigenici.

 
SI. Ogni struttura di Diaconia ha un lavoratore autorizzato a controllare la Certificazione Verde sia ai colleghi che ai soggetti esterni. Il controllo avverrà tramite la app.

La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico. La verifica sarà fatta tramite l’applicazione VerificaC19.

In caso di dubbi sull’identità del soggetto, verrà chiesto di  esibire un documento di identità in corso di validità, per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy 

NO. Nel caso le autorità competenti, nel corso di un controllo, riscontrassero l’assenza di Certificazione Verde ad uno o più lavoratori, il soggetto “controllore” non avrà alcuna responsabilità e non riceverà alcuna sanzione. La responsabilità è sempre a carico del datore di lavoro e del lavoratore senza green pass.
SI. È prevista la sospensione dal posto di lavoro per il lavoratore che non è in possesso della certificazione verde (oppure qualora sia scaduta) e una sanzione. La sospensione è attiva fino alla presentazione della Certificazione Verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. L’azione, comunque, non avrà riflessi sulla conservazione del rapporto di lavoro, che è assicurata.

Inoltre se il lavoratore viene trovato sprovvisto di Green Pass dalle autorità competenti riceverà una sanzione da 600 a 1.500 euro

 

SI. La mancata verifica e allontanamento di un lavoratore senza Certificazione Verde comporta, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.

L’inadempimento, comunque, non avrà riflessi sulla conservazione del rapporto di lavoro, che è assicurata.

NO. Durante il periodo di assenza e di sospensione il lavoratore non sarà retribuito. Non ci saranno conseguenze disciplinari né il lavoratore potrà essere licenziato.
NO. Come già spiegato, il lavoratore sprovvisto di certificazione verde sarà solo sospeso dal lavoro senza retribuzione
SI. La richiesta dell’obbligo di Certificazione Verde non si applica per i bambini sotto gli 12 anni e le persone esentate in base ad una certificazione medica rilasciata dal proprio medico curante. 
L’obbligo vaccinale è richiesto per tutti i lavoratori che svolgono attività, a qualsiasi titolo,  nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali. 
Per casi particolari o chiarimenti è possibile contattare l’Area delle Risorse Umane al numero  0775 1895855 o scrivere una mail all’indirizzo rssp@coopdiaconia.it 

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