DIACONIA RISPONDE: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE
Dal 15 ottobre è stato introdotto l’obbligo di certificazione verde per tutti i dipendenti di aziende pubbliche e private.
Di seguito trovate tutte le risposte alle domande più frequenti sull’argomento.
È un certificato che può essere rilasciato dal Servizio Sanitario Regionale o dalla struttura sanitaria di competenza, in grado di certificare una delle seguenti condizioni:
-
stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
-
stato di avvenuta guarigione da SARS-CoV-2;
-
referto negativo di un tampone molecolareo di un test antigenico rapido, entrambi effettuati 48 ore prima.
Esistono diverse modalità per ottenere in autonomia e con facilità la propria certificazione verde. Il Ministero della Salute consente il rilascio del documento sia in formato cartaceo che digitale attraverso vari canali:
-
Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (utilizzando lo SPID o CIE, tessera sanitaria o documento d’identità);
-
Fascicolo Sanitario Elettronico (con accesso diretto) generato dalla propria regione di assistenza;
-
App Immuni;
-
App IO;
-
Sistema Tessera Sanitaria (per il tramite di un medico generale, pediatra di libera scelta, farmacista o altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema TS).
SI. I periodi di validità cambiano in base all’origine della certificazione:
-
Per chi è stato vaccinato: 12 mesi a partire dalla prima dose di vaccino
-
Per chi ha avuto il Covid: 6 mesi dall’avvenuta guarigione
-
Per chi ha fatto il tampone antigenico rapido con esito negativo: 48 ore dall’esecuzione del test
-
Per chi ha fatto il tampone molecolare con esito negativo: 72 ore dall’esecuzione del test
La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico. La verifica sarà fatta tramite l’applicazione VerificaC19.
In caso di dubbi sull’identità del soggetto, verrà chiesto di esibire un documento di identità in corso di validità, per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy
Nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. L’azione, comunque, non avrà riflessi sulla conservazione del rapporto di lavoro, che è assicurata.
Inoltre se il lavoratore viene trovato sprovvisto di Green Pass dalle autorità competenti riceverà una sanzione da 600 a 1.500 euro
SI. La mancata verifica e allontanamento di un lavoratore senza Certificazione Verde comporta, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.
L’inadempimento, comunque, non avrà riflessi sulla conservazione del rapporto di lavoro, che è assicurata.
SCARICA LA BROCHURE INFORMATIVA SULLA CERTIFICAZIONE VERDE
Non hai ancora la Certificazione Verde? Scarica la brochure e scopri come ottenerla
SCARICA LA LOCANDINA SULLA CERTIFICAZIONE VERDE
Scarica, stampa e appendi la locandina sulla Certificazione Verde nel tuo ufficio e nella tua struttura Diaconia.
CONTATTACI
Per avere maggiori informazioni sulla Certificazione Verde puoi contattare l’Area Risorse Umane della Cooperativa Diaconia, scrivere alla mail rspp@coopdiaconia.it o riempire il form che trovi di seguito